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Legale
Sull'autorizzazione degli studi medici e odontoiatrici
Il Presidente del Consiglio dei ministri, promuoveva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della Legge Regione Abruzzo n. 19/2009 recante integrazioni alla L.R. n. 32/2007 relativa alle «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

La legge regionale prima dell'integrazione prevedeva il non assoggettamento ad autorizzazione solo degli «studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali», mentre la nuova norma veniva a estendere l'esenzione anche agli studi privati medici e odontoiatrici non intenzionati a chiedere l'accreditamento istituzionale, con ampliamento anche a questa ipotesi dell'esonero dal sistema autorizzatorio. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità, osservando come la disposizione regionale impugnata disattendesse il principio fondamentale dettato dal D. lgs. n. 502 del 1992 il quale stabilisce la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute.
(Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)



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