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Legale
Targa studio professionale esente da imposta pubblicità
Relativamente al pagamento della imposta sulla pubblicità dovuta per l'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale, la Corte di Cassazione, ha affermato che non è ammissibile che il libero professionista in genere possa essere soggetto a un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale.

Da ciò si è estesa ai liberi professionisti la norma la quale statuisce che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Fonte: Doctornews


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