Medicina estetica: nuove opportunità per l’odontoiatra
Medicina estetica: nuove opportunità per l’odontoiatra
La medicina estetica in odontoiatria è sempre stata una questione dibattuta e combattuta dai professionisti del settore.

Oggi, con l’approvazione del D.L. n. 34/2023, modifica l’art. 2, della L. n. 409/1985, che legittima gli odontoiatri a (…) esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

Per comprendere meglio la portata innovativa che potrebbe avere la previsione del D.L. n. 34/2023, se approvata, è opportuno richiamare brevemente le disposizioni normative e i provvedimenti ministeriali che hanno caratterizzato negli anni la tematica in esame.
Come noto, la L. n. 409/1985 con cui è stato istituito il profilo dell’odontoiatra, ai sensi dell’art. 2, prevede espressamente che “formano oggetto dell’attività odontoiatria la diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari dell’esercizio della loro professione.”

Negli anni, le Associazioni maggiormente rappresentative dell’odontoiatria, parallelamente all’evoluzione e allo sviluppo delle tecniche di settore, nonché alle esigenze della “pazientela odontostomatologica”, hanno interessato il Ministero della Salute, sollecitandolo sulla possibilità di consentire all’odontoiatra di svolgere atti di cura estetica limitatamente alle parti del corpo di competenza di tale figura professionale. Il Ministero della Salute, dapprima con un parere del 15 luglio 2014, e successivamente con un parere del 9 aprile 2019, rispetto alla “proposta odontoiatrica” ribadiva la possibilità per l’odontoiatra di fare le cure estetiche “solo dove esse fossero destinate, ai sensi della L. n. 409/1985 alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo tale da rendere la cura estetica correlata e non esclusiva del percorso terapeutico proposto al paziente, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alla previsione di cui all’art. 2, L. n. 409/1985”.

In altri termini, in odontoiatria la medicina estetica, secondo il Ministero, poteva essere eseguita solo laddove inclusa nell’ordinaria attività odontoiatrica del professionista, nonché a supporto della stessa (sul punto, si può ritrovare una analogia con lo stesso regime riservato alla radiologia complementare in odontoiatria).

Indubbiamente, una tale integrazione normativa ha avuto un impatto non indifferente sull’esercizio dell’attività odontoiatrica: i professionisti possono ampliare i loro servizi che, ad oggi, se debitamente formati, rendono già in modo “complementare” ai percorsi curativi per la cura delle patologie previste dall’art. 2, L. n. 409/1985.
Da un punto di vista di sicurezza delle cure, inoltre, la possibilità di erogare determinate prestazioni “estetiche” di natura sanitaria andrebbe di pari passo con una specifica formazione dell’attività esercitata ed esercitabile volta a garantire una maggior tutela dei pazienti.

Cosa si intende per medicina estetica mininvasiva

Con l’ampliamento all’intero volto degli ambiti di intervento dell’odontoiatra in medicina estetica si è creato un dibattito acceso sugli interventi specifici che potranno essere praticati, in attesa di chiarimenti sulla questione “mininvasività”.
In generale con il termine “mininvasivo” è indicato un intervento che non comporta incisioni, con vantaggi estetici e terapeutici. Gli ultimi anni hanno visto un’incredibile evoluzione nelle tecniche utilizzate, oggi una procedura minimamente invasiva si avvale dell’utilizzo di tecnologie avanzate che riducono e controllano l’invasività dell’atto con tempi di recupero rapidissimi per i pazienti, procedure che una volta richiedevano interventi chirurgici estesi ed invasivi.

SIMEO (Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica) indica gli interventi estetici più comuni nell’area di interesse odontoiatrico:

  • Filler
  • Tossina botulinica, bioristrutturazione, biorivitalizzazione, peeling
  • Needling e microneedling, fili di sospensione e di biostimolazione
  • Radiofrequenza
  • Radiofrequenza frazionata
  • Veicolazione transdermica
  • Laser
  • Luce pulsata (IPL)
  • Apparecchiatura per terapia fotodinamica, dermoabrasore al plasma
  • Generatore di onde a flusso frazionato, apparecchiatura per il Needle Shaping, apparecchiatura per la Carbossi e ossigeno terapia estetica.

La recente approvazione disposta dal Decreto Bollette è indubbiamente un risultato importante e sembra rispondere non solo alle esigenze professionali degli odontoiatri, ma anche e soprattutto alle richieste dei pazienti che associano sempre di più al concetto di salute orale anche la nozione di cura estetica.

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