Ultradent, leader indiscussa nel mercato dello sbiancamento dentale, ha accolto con grande favore l’approvazione da parte dell’Unione Europea della Direttiva 2011/84/UE sui prodotti sbiancanti perché in essa sono contenuti dei principi che l’azienda ha sempre sostenuto:
«IL TRATTAMENTO SBIANCANTE DEVE AVVENIRE SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PROFESSIONISTA DENTALE»
- Solo presso uno studio dentistico è possibile una “diagnosi adeguata”, premessa per uno sbiancamento corretto ed efficace perché solo denti puliti e sani possono essere efficacemente sbiancati dato che placca e tartaro inibiscono gli effetti del gel sbiancante
- Solo presso uno studio dentistico si possono trovare prodotti sbiancanti la cui sicurezza ed efficacia è comprovata da anni di utilizzo e da molteplici studi clinici
- Solo presso uno studio dentistico sono disponibili diverse tipologie di sbiancamenti perché ogni paziente è diverso ed ha bisogno di un trattamento a lui dedicato
La Direttiva Europea 2011/84/UE stabilisce che:
- Gli sbiancanti che contengono una percentuale di Perossido di Idrogeno inferiore all’0,1% sono di libera vendita
- Gli sbiancanti che contengono una percentuale di Perossido di Idrogeno (presente o liberato) tra l’0,1% e il 6%*:
- devono essere venduti esclusivamente ai dentisti
- per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione, se si garantisce un livello di sicurezza equivalente
- in seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo
- in ogni caso il prodotto non può essere utilizzato su persone di età inferiore a 18 anni
Sposando appieno gli argomenti toccati dal quadro normativo, Ultradent ha adeguato i suoi prodotti sbiancanti, offrendo due tipologie di trattamenti:
- Sbiancanti classificati come “COSMETICI” data la loro finalità puramente cosmetica di modifica del colore del dente
- Questi prodotti avranno una concentrazione massima di Perossido di Idrogeno del 6%* e seguiranno le disposizioni della Dir. 2011/84/UE (c.d. Direttiva Cosmetici). In particolare il packaging non riporterà il marchio CE, ma tutte le indicazioni richieste per un prodotto cosmetico
- Si tratta di sbiancanti che hanno una modalità di applicazione tramite mascherina e quindi, dopo la prima utilizzazione sotto la supervisione del professionista dentale, possono essere proseguiti a domicilio dal paziente (c.d. “sbiancanti domiciliari”)
- Sbiancanti classificati come “MEDICI” date le loro finalità medico-curative
- Questi prodotti avranno una concentrazione di Perossido di Idrogeno superiore al 6%* e seguiranno le disposizioni della Dir. 93/42/CEE (direttiva Dispositivi Medici)
- Si tratta di sbiancanti che data la loro natura medica devono essere applicati sul paziente unicamente dal dentista (o sotto la sua diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente) e quindi il trattamento inizia e si conclude presso lo studio dentistico (c.d. “sbiancanti in office”).

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