La controversia nasce dalla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 214/2023, con cui era stato aggiornato il Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie, degli stabilimenti termali e degli studi professionali. La delibera prevedeva, tra gli altri aspetti, la soppressione del paragrafo relativo allo studio di igienista dentale e stabiliva che le prestazioni di igiene dentale potessero essere erogate dall’igienista dentale solo a seguito di prescrizione medica.
Secondo i ricorrenti, tali previsioni sarebbero state lesive dell’autonomia, dell’indipendenza e della dignità della professione sanitaria di igienista dentale. In particolare, veniva contestato il riferimento alla “prescrizione medica”, ritenuto più restrittivo rispetto alla normativa nazionale, che fa invece riferimento all’attività svolta su “indicazione” degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria.
Nel corso del procedimento, la Regione Marche è intervenuta con successivi atti deliberativi, tra cui la DGR n. 1469/2023, sostituendo la precedente formulazione. La nuova previsione stabilisce che le prestazioni di igiene dentale siano effettuate da odontoiatri, medici abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica e igienisti dentali “su indicazione medica”.
Proprio questa modifica ha portato il TAR a dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte del ricorso relativa alla contestazione della “prescrizione medica”. Secondo il Collegio, infatti, la nuova formulazione rispondeva a quanto richiesto dagli stessi ricorrenti, che avevano invocato il riferimento all’“indicazione” in luogo della “prescrizione”.
Resta centrale, nella decisione, il tema del rapporto tra l’igienista dentale e l’odontoiatra. Il TAR richiama il D.M. 15 marzo 1999, n. 137, che individua la figura professionale dell’igienista dentale come operatore sanitario che svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria.
La sentenza richiama anche l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non vi sono ostacoli legali all’esercizio libero-professionale dell’attività di igienista dentale, qualunque sia la forma organizzativa, struttura o studio. Tuttavia, il punto centrale non riguarda la natura autonoma del lavoro svolto, ma l’autonomia funzionale e operativa nei rapporti con il paziente rispetto alla figura dell’odontoiatra.
Secondo il TAR, l’ordinamento si è evoluto rispetto al passato, superando il rapporto di dipendenza dell’igienista dentale dall’odontoiatra e riconoscendo autonomia professionale nelle attività di stretta pertinenza dell’igienista. Questa evoluzione, però, non arriva fino a eliminare la necessità della compresenza dell’odontoiatra all’interno della medesima struttura o studio professionale.
La sentenza distingue quindi tra il profilo lavoristico del rapporto tra le due figure professionali e il profilo funzionale legato alla tutela della salute del paziente. Il rapporto non è più gerarchico, ma di collaborazione professionale. Tuttavia, permane una necessaria integrazione funzionale e operativa, finalizzata alla prevenzione dei rischi legati all’attività svolta nel cavo orale.
In questa prospettiva, l’indicazione dell’odontoiatra non viene interpretata come una semplice formalità. Secondo il TAR, essa presuppone una contestualità spaziale e la compresenza delle due figure professionali, affinché l’odontoiatra possa intervenire prontamente qualora, durante l’esecuzione del trattamento, emergano rischi per la salute del paziente.
Il Tribunale ha respinto anche la censura relativa al possibile “assorbimento” delle competenze dell’igienista dentale da parte degli odontoiatri o dei medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria. Secondo il TAR, la possibilità che anche questi ultimi possano effettuare prestazioni di igiene dentale non compromette l’autonomia dell’igienista. Tale previsione viene ricondotta anche alla necessità di fronteggiare situazioni particolari, come sedute che possano richiedere anestesia o diagnosi di patologia, e quindi il coinvolgimento della figura medica.
Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata consultazione preventiva degli organi rappresentativi degli igienisti dentali. Dalla documentazione agli atti, secondo il TAR, risulta infatti la partecipazione alla consultazione preventiva di soggetti interessati, tra cui il Presidente della Commissione d’Albo degli igienisti dentali delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Alla luce di queste valutazioni, il TAR Marche ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e in parte li ha respinti, compensando le spese di giudizio tra le parti.
La decisione conferma quindi un punto di equilibrio già delineato dalla giurisprudenza amministrativa: l’igienista dentale esercita una professione sanitaria autonoma, ma, a legislazione vigente, le prestazioni devono essere rese su indicazione medica e in un contesto di compresenza, almeno spaziale, con l’odontoiatra.

