Scadenza secondo acconto imposte 2023
uomo usa la calcolatrice per calcolare tasse
Il prossimo 16 gennaio è in scadenza il versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito 2023.

È l’effetto di quanto disposto dall’articolo 4 del DL 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con Legge n. 191 del 15 dicembre 2023. La norma aveva previsto che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 avevano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170mila euro avrebbero potuto posticipare il versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito dall’ordinaria scadenza del 30 novembre 2023 al nuovo termine del 16 gennaio 2024.

Dunque, i professionisti che si sono avvalsi di tale opzione saranno chiamati a versare il secondo acconto entro martedì 16 gennaio. In merito, si ricorda che la norma prevede che i contribuenti interessati possano scegliere di dilazionare in cinque rate mensili di pari importo l’ammontare dovuto: in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato sempre entro il prossimo 16 gennaio, mentre i successivi versamenti scadranno il giorno 16 dei mesi seguenti.

È opportuno evidenziare che l’opzione per la rateizzazione contempla l’applicazione degli interessi di cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 241/1997 sulle rate successive alla prima. In merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023 ha precisato che:

l’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo”.
 

Infine, è utile richiamare gli importanti chiarimenti forniti dalla stessa circolare in merito all’applicazione della norma.
Ovvero che rientrano nella misura anche i contribuenti tenuti a versare l’acconto delle imposte in un’unica soluzione, mentre ne sono esclusi i soggetti che non hanno la titolarità di una posizione IVA, ovvero, ad esempio, coloro che, partecipando in via esclusiva ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, si trovano imputato il reddito per trasparenza.

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